L’amministratore entrante e il passaggio di consegne
Oggi ci addentriamo all’interno del procedimento del passaggio di consegne
Innanzitutto definiamo cosa si intende per “Passaggio di consegne“. É l’insieme delle azioni con cui l’amministratore uscente trasferisce al nuovo i documenti inerenti la gestione condominiale. Dopo aver effettuato questa procedura (la consegna dei documenti è un obbligo previsto dall’art. 1713 c.c.) l’Amministratore Entrante è a tutti gli effetti in grado di svolgere i compiti assegnati dall’assemblea attraverso il contratto di mandato.
Quali sono i documenti da consegnare?
Il passaggio si concretizza nella redazione di un elenco di tutti i documenti condominiali detenuti dall’amministratore uscente che vengono consegnati al subentrante. Ecco l’elenco dei principali:
Libro dei verbali
Regolamento
tabelle
Codice fiscale
Polizza assicurazione
CPI (Certificato di Prevenzioni Incendi)
Fatture
Contratti di appalto
Locazioni
Contratti di manutenzione
Quietanze di pagamento
Documenti fiscali
Corrispondenza
Timbro e chiavi
Libretti assegni
Documenti azioni giudiziarie
Versamenti INPS, INAIL,buste paga
Chiusura di cassa
Tempistiche per un corretto Passaggio di Consegne?
Non ci sono tempi prestabiliti, ma non si può nemmeno aspettare a lungo per farlo. Può essere buona prassi aspettare i 30 giorni per verificare che nessuno impugni la delibera dell’assemblea. E la dottrina concorda sul fatto che fino a due mesi può essere un tempo “tollerabile”.
E se l’amministratore uscente si rifiuta di consegnare la documentazione?
Sussiste l’obbligo dell’amministratore di restituire ai condòmini, al termine della gestione, quanto ha ricevuto a causa del mandato e tutti i documenti che
alla gestione si riferiscono. L’amministratore in carica può agire in giudizio
(proceduria monitoria ex art. 700 c.p.c.), senza l’autorizzazione espressa dell’assemblea, contro il precedente amministratore, se il comportamento di
quest’ultimo, consistente nella mancata consegna della documentazione condominiale, impedisce in concreto l’esercizio della gestione.
E il compenso dell’amministratore uscente per questo passaggio è GIUSTO? Clicca qui per sapere cosa ne penso a riguardo!
Amm. Simone Nozzoli
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Buongiorno volevo sapere se la nostra amministratrice uscente per revoca, può tranquillamente fare il passaggio di consegna della documentazione condominiale per via email pec, al nuovo o presunto Amministratore che è stato solamente citato e trascritto sul verbale dell’assemblea di revoca. VIsto che lei dice che è in ferie e può farlo senza problemi. Il nostro condominio è anche senza acqua per via di un distacco del contatore DELL’ACQUA, a nostra insaputa di ritardi di pagamento di bolletta, e la nostra attuale amministratrice dice che è in ferie e la responsabilità la scarica sul nuovo amministratore.
Cosa possiamo fare?
Grazie
Buongiorno sig. Fulvio,
per quanto riguarda il passaggio di consegne può essere effettuato anche via PEC se l’amministratore entrante è d’accordo e disponibile per questa modalità di passaggio. In merito al distacco del contatore dell’acqua, la responsabilità ricade sull’amministratore uscente. Ricade su quest’ultimo perchè è lui stesso che, a causa di sue inadempienze, ha causato il distacco di tale contatore. Secondo me, l’amministratore entrante dovrebbe sollecitare al collega tramite PEC o raccomandata di risolvere tale problematica.
Spero di aver risposto ai suoi dubbi ed esserle stato di aiuto!
Se ha bisogno di altro mi contatti pure al mio cellulare o alla mia mail che trova all’interno del sito
Una buona giornata,
Amm. Simone Nozzoli
Buongiorno Simone Nozzoli, grazie per la sua risposta. Infatti il nuovo amministratore ha risposto per via Pec e raccomandata di non volere prendere le consegne per via email, ma in sede dell’amministratore uscente, con alcuni di noi testimoni. Poi penso e credo potremmo anche citarla per danni, perché non abbiamo visto anche i bilanci dal 2018 fino al 2021. Grazie per la sua cortese consulenza in merito.